L’idea da portare con te
Requisiti Minimi e RED III sono già la realtà dei progetti, la EPBD IV è all'orizzonte: la sfida non è tanto scegliere una tecnologia, ma integrare involucro, impianti e rinnovabili. Per il relatore, l'edificio davvero efficiente non è semplicemente quello che consuma meno, ma quello che usa nel modo migliore l'energia necessaria a garantire le condizioni ambientali per cui è stato progettato.
01 · Quadro
Cinquant'anni di norme, otto mesi di accelerazione
Dalle prime direttive al DM 28 ottobre 2025: che cosa è in vigore e da quando
La linea del tempo proiettata va dal 1976 al 2026 e affianca atti europei e recepimenti italiani. Il relatore ha ricordato una distinzione di base: una direttiva deve essere recepita da ogni Stato membro, mentre un regolamento europeo, come il regolamento F-Gas, si applica automaticamente dalla sua data di attuazione.
Le regioni, fatte salve le disposizioni dello Stato, possono legiferare in modo separato e più restrittivo. Per questo, alla domanda «cosa devo fare per il mio edificio?», la risposta dipende sempre da dove si trova: lo stesso edificio in regioni diverse può avere requisiti diversi, su una base nazionale comune.
| Data | Passaggio |
|---|
| 3 dicembre 2025 | CAM Edilizia in Gazzetta |
| 5 dicembre 2025 | DM Requisiti Minimi nazionale in Gazzetta Ufficiale |
| 20 gennaio 2026 | D.Lgs. 5/2026, recepimento della RED III e aggiornamento del D.Lgs. 199/2021, in Gazzetta Ufficiale |
| 1 febbraio 2026 | CAM Edilizia in vigore |
| 29 maggio 2026 | Scadenza di recepimento della EPBD IV, mancata |
| 3 giugno 2026 | DM Requisiti Minimi nazionale; recepimenti di Lombardia ed Emilia-Romagna |
| 3 agosto 2026 | Nuovi obblighi FER del D.Lgs. 5/2026 |
Il DM 28 ottobre 2025 e le regioni
Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2018/844, cioè la EPBD III, e aggiorna i requisiti minimi per nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni. Il relatore lo ha descritto come il tentativo di raccogliere l'esperienza maturata dal 2015 a oggi.
- Lombardia (Dgr. n. 6437 del 15/05/2026): recepisce e aggiorna il proprio testo, modifica le regole sulle fonti rinnovabili.
- Emilia-Romagna (Dgr. n. 792 del 25/05/2026): recepisce e aggiorna il proprio testo, mantiene i propri limiti più ambiziosi sulle fonti rinnovabili.
- Valle d'Aosta (Dgr. n. 600/2026 del 29/05/2026): revoca integralmente la disciplina locale e si adegua alle regole nazionali.
Le indicazioni MASE
Il 12 giugno 2026 il MASE ha pubblicato il documento «Indicazioni di applicazione del DM 28/10/2025», che riedita e aggiorna le FAQ precedenti e chiarisce alcune interpretazioni, come quella di ristrutturazione di impianto termico. È una prima serie: il relatore ha riferito che si sta lavorando a una seconda. Il documento annuncia che in modo analogo si procederà alla lettura integrata con il D.Lgs. 5/2026.
02 · Requisiti Minimi
Le novità del DM 28 ottobre 2025
Edificio di riferimento, Umed, H'T e gli altri punti aggiornati
Il relatore ha premesso che le modifiche non sono grandissime e ha riassunto l'inquadramento degli interventi:
- Primo livello: oltre il 50% della superficie disperdente, insieme alla ristrutturazione dell'impianto termico.
- Secondo livello: oltre il 50% solo sull'involucro, oppure il 25% più l'impianto.
- Riqualificazione energetica: sostituzione del generatore, ristrutturazione impiantistica, interventi sull'involucro inferiori al 25%.
Ponti termici e trasmittanza media
L'edificio di riferimento, usato per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello, mantiene forma ed esposizione dell'edificio di progetto, ma con tecnologie costruttive e impianti di riferimento, e determina così il limite di energia primaria. Il progetto doveva includere i ponti termici e si confrontava con un riferimento che in qualche modo non li aveva: per equilibrare il confronto sono stati inseriti ponti termici di riferimento.
Nelle ristrutturazioni di secondo livello e nelle riqualificazioni si verifica invece una trasmittanza media: sia quella di progetto sia quella limite tengono conto dei ponti termici.
| Ambito | H'T limite |
|---|
| Nuova costruzione e demolizione/ricostruzione | Si mantiene la regolamentazione precedente |
| Ristrutturazione importante di primo livello | Nuova formulazione del limite, per zona climatica e in funzione del rapporto tra superficie vetrata e superficie dei componenti opachi e trasparenti |
| Ristrutturazione di secondo livello | Limite eliminato, considerata l'esistenza delle verifiche delle trasmittanze delle singole strutture |
I nuovi limiti di primo livello chiedono prestazioni dei componenti vetrati crescenti all'aumentare della superficie vetrata, fino ad arrivare asintoticamente al limite tecnologico. Sul secondo livello il relatore ha aggiunto che, con una procedura semplificata e interventi su superfici molto piccole, il requisito diventava difficile da rispettare.
Gli altri punti
- Benessere e IAQ: il decreto lega in modo esplicito l'efficienza al benessere termoigrometrico e alla qualità dell'aria. Tra i riferimenti non più in essere è stata tolta, per la qualità dell'aria, la 10339.
- Pompe di calore e macchine frigorifere: restano invariate le prestazioni delle macchine per l'edificio di riferimento; in caso di sostituzione i rendimenti minimi sono rimandati all'ecodesign.
- Punti di ricarica: nel non residenziale un numero minimo di colonnine, nel residenziale la predisposizione di canalizzazioni; il numero dipende dai posti auto.
- Cogenerazione e teleriscaldamento: aggiornata la procedura di allocazione dell'energia prodotta dal cogeneratore tra vettore termico ed elettrico.
03 · BACS
Automazione: sul nuovo si conferma, sull'esistente scatta l'adeguamento
Classe B o superiore secondo la UNI EN ISO 52120-1, edifici non residenziali
| Sul nuovo | Sull'esistente |
|---|
| Riferimento | Allegato 1, § 3.2 «Prescrizioni», comma 13 | Allegato 1, § 2.3 «Prescrizioni», comma 9 |
| Si applica a | Edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello | Edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW |
| Soglia di potenza | Nessuna: qualunque sia la potenza installata | Oltre 290 kW |
| Classe | B o superiore | B o superiore |
| Termine e condizioni | Legato all'intervento | Entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto (3 giugno 2026), se tecnicamente realizzabile e con tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni, al netto di incentivi o benefici fiscali |
Sul nuovo non è una novità: la prescrizione riproduce il comma 10 del § 3.3 del DM 26 giugno 2015, aggiornando solo il riferimento normativo. Il relatore ha segnalato che alcune regioni sono più restrittive: l'Emilia-Romagna aveva già imposto da tempo un obbligo anche sul residenziale, con classe C.
Sull'esistente l'obbligo non è legato al titolo edilizio e la scadenza è già passata. Serve un'analisi tecnica ed economica e l'onere è del progettista: la mancata installazione va motivata nella relazione tecnica di cui al § 2.2. Il relatore vi ha letto la logica della direttiva europea, che impone obblighi al patrimonio esistente indipendentemente dal fatto che si intervenga.
Edificio di riferimento e diagnosi
- Nel calcolo dei fabbisogni di illuminazione l'edificio di riferimento si assume dotato di sistemi automatici di regolazione di classe B: un progetto con controlli illuminotecnici sotto la classe B viene penalizzato sull'indice EPL. Stessa impostazione nella DGR della Lombardia e nell'Atto di coordinamento dell'Emilia-Romagna.
- In caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti da 100 kW in su, la diagnosi energetica deve confrontare in modo vincolante alcune opzioni: fra queste, per il non residenziale, il BACS di classe B o superiore. Il BACS entra così nell'analisi costi-benefici prima delle scelte impiantistiche, non dopo.
04 · RED III
D.Lgs. 5/2026: obiettivi nazionali e nuovi obblighi FER
Pubblicato in GU il 20 gennaio 2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, con alcuni obblighi differiti
Il decreto del 9 gennaio 2026 recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413. Disciplina molti aspetti: il relatore si è concentrato su articolo 26 e Allegato III. Aggiorna anche gli obiettivi nazionali e la definizione di energia da fonti rinnovabili, cui si aggiunge l'energia osmotica, generata dalla differenza di salinità tra due fluidi, come acqua dolce e acqua di mare.
| Ambito | Obiettivo | Periodo |
|---|
| Nazionale | Aumento del 39,4% nel consumo finale lordo (+9,4% rispetto al 2021) | 2030 |
| Riscaldamento e raffrescamento, step 1 | Aumento medio annuo maggiore o uguale a 0,8 punti percentuali | 2021-2025 |
| Riscaldamento e raffrescamento, step 2 | Aumento medio annuo maggiore o uguale a 1,1 punti percentuali | 2026-2030 |
| Settore edilizio (indicativo) | Aumento indicativo riferito alla produzione negli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto dell'energia rinnovabile dalla rete (valore in slide 16) | 2030 |
| Settore industriale | Aumento medio annuo maggiore o uguale a 1,6 punti percentuali, sul totale delle fonti impiegate per scopi energetici e non energetici | 2021-2025 e 2026-2030 |
| Settore trasporti | Aumento medio annuo maggiore o uguale al 29% sul consumo finale di energia | 2030 |
| Tecnologie innovative | 5% della nuova capacità installata | 2030 |
| Data del procedimento edilizio | Disciplina applicabile |
|---|
| Fino a giugno 2022 | Art. 11 e Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 |
| Da giugno 2022 al 2 agosto 2026 | Art. 26 e Allegato III del D.Lgs. 199/2021 |
| Dal 3 agosto 2026 | Art. 26 e Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026 |
Il cambiamento principale: l'ambito
Prima l'obbligo riguardava nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti, cioè, ha ricordato il relatore, edifici sopra i mille metri quadri su cui si interviene toccando tutte le facce. Dal 3 agosto 2026, per gli ambiti del DM Requisiti Minimi, l'obbligo di copertura da FER dei consumi termici ed elettrici riguarda:
- edifici di nuova costruzione;
- ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello;
- ristrutturazione di impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.
Restano esclusi gli interventi di riqualificazione energetica dell'involucro e i casi di nuova installazione dell'impianto e di sostituzione del generatore, quando non configurabili come ristrutturazioni di impianto termico.
| Nuovo Allegato III, dal 3 agosto 2026 | Privati ACS | Privati ACS, H, C | Privati H, C | Privati E | Pubblici ACS | Pubblici ACS, H, C | Pubblici H, C | Pubblici E |
|---|
| Nuove costruzioni | 60% | 60% | - | 50 W/m² | 65% | 65% | - | 55 W/m² |
| Ristrutturazioni importanti di primo livello | 40% | 40% | - | 25 W/m² | 45% | 45% | - | 27,5 W/m² |
| Ristrutturazioni importanti di secondo livello | - | - | 15% | 25 W/m² | - | - | 20% | 27,5 W/m² |
| Ristrutturazioni dell'impianto termico | - | - | 15% | 25 W/m² | - | - | 20% | 27,5 W/m² |
Come leggere la tabella
ACS: acqua calda sanitaria. H: riscaldamento. C: raffrescamento. E: elettrico. Nuove costruzioni e primo livello hanno un doppio vincolo, su ACS e sulla somma dei servizi; secondo livello e impianto termico hanno un limite solo sulla somma di riscaldamento e raffrescamento. L'obbligo elettrico è espresso in W/m²: il relatore lo ha riferito all'impronta dell'edificio, un riferimento utile soprattutto per gli edifici a torre, dove la copertura è piccola rispetto al fabbisogno.
05 · Deroghe e progettista
Deroghe, relazione tecnica e impossibilità
Quando l'obbligo non si applica e che cosa deve fare chi progetta
Deroghe ed esenzioni, dal 3 agosto 2026
- Resta la possibilità di deroga per gli edifici soggetti al codice dei beni culturali e del paesaggio.
- Resta l'esenzione per le strutture temporanee e comunque rimosse entro 24 mesi dal termine dei lavori di costruzione.
- Resta l'esenzione per gli edifici pubblici nella disponibilità di corpi armati, se l'adempimento è incompatibile con la loro destinazione.
- L'obbligo non si applica se l'edificio è allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente e se è coperto l'intero fabbisogno di energia termica.
- È possibile assolvere gli obblighi con produzione di calore a effetto Joule negli edifici in classe energetica B o superiore. Il relatore ha anticipato che in alcune regioni questa eccezione è ristretta.
Art. 26: obblighi del progettista
- Inserire nella relazione tecnica di progetto (L10) i calcoli e le verifiche sui requisiti dell'Allegato III, e le ragioni dell'impossibilità tecnica o della mancata convenienza economica.
- Una copia della relazione è trasmessa al GSE, per il monitoraggio degli obiettivi nazionali.
- Il mancato rispetto degli obblighi costituisce elemento ostativo al rilascio del titolo edilizio.
- La verifica spetta al Comune, nel procedimento per il titolo abilitativo o nella gestione della pratica edilizia, con l'esame della relazione tecnica e gli eventuali ulteriori controlli previsti dalla normativa comunale, regionale o provinciale.
| Impossibilità | Da che cosa deriva |
|---|
| Tecnica | Vincoli strutturali, dimensionali, statici, paesaggistici o architettonici, oppure incompatibilità con l'assetto impiantistico esistente |
| Economica | Valutazione comparativa tra costi di investimento e benefici energetici attesi, che evidenzi l'eventuale sproporzione rispetto all'intervento e ai risparmi conseguibili |
Il metodo alternativo
In presenza di adeguata motivazione possono applicarsi requisiti meno stringenti. Nei casi d'impossibilità è obbligatorio ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile per la somma di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren) inferiore al valore limite, calcolato secondo l'allegato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell'edificio di progetto. Il relatore ha collegato questa impostazione a un principio: le fonti rinnovabili entrano sempre dopo l'efficienza energetica.
06 · Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna
Due regioni che si scostano dalla tabella nazionale
Entrambe le tabelle regionali si applicano a nuove costruzioni, incluse le ristrutturazioni con totale demolizione e ricostruzione, a ristrutturazioni importanti e di impianto termico. I valori sono riportati come nelle slide.
| Lombardia, DGR XII/6153, dal 1° gennaio 2027 | Privati ACS | Privati ACS, H, C | Privati H, C | Privati E | Pubblici ACS | Pubblici ACS, H, C | Pubblici H, C | Pubblici E |
|---|
| Nuove costruzioni (DEM+RIC) | 60% (65%) | 60% (65%) | - | 50 W/m² | 65% (70%) | 65% (70%) | - | 55 W/m² |
| Ristrutturazioni importanti di primo livello | 40% (50%) | 40% (50%) | - | 25 W/m² | 45% (55%) | 45% (55%) | - | 27,5 W/m² |
| Ristrutturazioni importanti di secondo livello | - | - | 15% | 25 W/m² | - | - | 20% | 27,5 W/m² |
| Ristrutturazioni dell'impianto termico | - | - | 15% | 25 W/m² | - | - | 20% | 27,5 W/m² |
In Lombardia oggi si applica il livello nazionale; i nuovi limiti entrano in vigore dal 1° gennaio 2027. Il relatore ha indicato il passaggio dal 60 al 65% sulle nuove costruzioni e dal 40 al 50% sul primo livello. La Regione aggiunge inoltre obblighi FER elettrici per ulteriori destinazioni, in funzione della superficie: grandi strutture di vendita, logistica non intermodale, depositi e magazzinaggio, data center.
| Emilia-Romagna, D.G.R. n. 792 del 25/05/2026 | Privati ACS | Privati ACS, H, C | Privati H, C | Privati E | Pubblici ACS | Pubblici ACS, H, C | Pubblici H, C | Pubblici E |
|---|
| Nuove costruzioni (DEM+RIC) | 60% (80%) | 60% (80%) | - | 50 W/m² | 65% (88%) | 65% (88%) | - | 55 W/m² |
| Ristrutturazioni importanti di primo livello | 40% (40%) | 40% (40%) | - | 25 W/m² | 45% (45%) | 45% (45%) | - | 27,5 W/m² |
| Ristrutturazioni importanti di secondo livello | 50% | - | 15% | 25 W/m² | 50% | - | 20% | 27,5 W/m² |
| Ristrutturazioni dell'impianto termico | 50% | - | 15% | 25 W/m² | 50% | - | 20% | 27,5 W/m² |
L'Emilia-Romagna ha confermato l'80% già previsto dal regolamento precedente. La novità è il doppio vincolo anche su secondo livello e impianto termico, con il 50% sull'acqua calda sanitaria, non previsto a livello nazionale. Il relatore ha definito molto sfidanti gli obiettivi, ha ricordato la riduzione degli obblighi all'interno dei centri storici e ha osservato che la Regione riunisce in un unico dispositivo, diviso per ambito di intervento, gli obblighi energetici e quelli sulle rinnovabili.
07 · EPBD IV
EPBD IV: cosa arriverà e cosa non cambia oggi
Il recepimento in Italia e i contenuti che riguardano chi progetta
La direttiva interviene su quattro aree: ristrutturazione, modernizzazione e integrazione dei sistemi, decarbonizzazione e un quadro abilitante che comprende APE, passaporti di ristrutturazione, sportelli unici e banche dati. Il relatore ha sottolineato che si concentra molto sull'esistente.
| Data | Stato del recepimento |
|---|
| 31 dicembre 2025 | Scadenza della bozza di Piano Nazionale di Ristrutturazione degli edifici (PNRE) |
| 11 marzo 2026 | Messa in mora a 19 Stati, Italia inclusa, per bozza PNRE non presentata |
| 29 maggio 2026 | Scadenza di recepimento: nessuno Stato in regola |
| 15 luglio 2026 | Messa in mora a tutti i 27 Stati per mancato recepimento |
| 1 ottobre 2026 | Parere motivato a 9 Stati, Italia inclusa: PNRE ancora assente |
Che cosa significa oggi per il progettista
Il quadro operativo resta quello attuale: DM 28 ottobre 2025 e D.Lgs. 5/2026. ZEB, standard minimi di prestazione, nuova scala APE, SRI e IEQ entreranno con il decreto di recepimento e con il PNRE, la cui versione definitiva è prevista entro il 31 dicembre 2026. Il relatore ha aggiunto che decreto Requisiti Minimi e norme tecniche non hanno applicazione immediata e che si va verso modelli di calcolo orari, almeno per l'involucro, mentre per l'impianto la discussione è aperta.
| Articolo | Contenuto |
|---|
| Art. 2, definizioni | ZEB: altissima prestazione, fabbisogno pari a zero o molto basso, zero emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili, emissioni operative di gas serra pari a zero o molto basse. NZEB: altissima prestazione, fabbisogno molto basso o quasi nullo coperto in misura molto significativa da rinnovabili |
| Art. 9, non residenziale | Norme minime di prestazione e due soglie massime in kWh/m²·a, riferite al parco complessivo del 2020. Soglia 1: 16% del parco non residenziale esistente, entro il 2030. Soglia 2: 26%, entro il 2033 |
| Art. 9, residenziale | Entro il 29/05/2026 ogni Stato stabilisce una traiettoria nazionale: calo del consumo medio di energia primaria in kWh/(m²·anno) e numero di edifici e unità da ristrutturare ogni anno, con particolare attenzione al 43% degli edifici con le prestazioni peggiori |
| Art. 10, energia solare | I nuovi edifici vanno progettati per ottimizzare il potenziale solare e consentire l'installazione anche successiva. Se tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, le tempistiche dipendono dal tipo di edificio (tabella in slide 31) |
| Art. 13, sistemi tecnici | Impianti di riscaldamento, condizionamento o combinati con ventilazione: oltre 290 kW entro il 31 dicembre 2024, oltre 70 kW entro il 31 dicembre 2029. Funzioni richieste: monitorare e analizzare in continuo i consumi, confrontare l'efficienza e rilevarne le perdite, comunicare con sistemi e apparecchi connessi, controllare la qualità dell'aria interna |
| Art. 15, SRI | Tre funzionalità: gestione efficiente, adattamento alle esigenze dell'occupante, interazione attiva con la rete (demand response, load shifting, modulazione del carico) |
| Art. 19, nuovo APE | Scala chiusa da A a G: A per gli edifici a emissioni zero, G per le prestazioni peggiori del parco al momento dell'introduzione. Gli Stati possono definire una classe A+ per gli edifici con soglia massima di consumo inferiore di almeno il 20% a quella degli edifici a emissioni zero e che generano in loco più energia rinnovabile della loro domanda totale annua di energia primaria. Chi al 29 maggio 2026 designa gli edifici a emissioni zero come A0 può continuare a farlo |
Da energia a emissioni
Il relatore ha indicato nel passaggio da NZEB a ZEB un cambio di paradigma. Consumare energia zero è praticamente impossibile, quindi la E è passata da energy a emission: l'edificio dovrà comunque consumare il meno possibile e il vettore utilizzato dovrà essere decarbonizzato. Ha ricordato inoltre che la definizione di NZEB non è legata a una classe energetica, ma al rispetto delle condizioni su copertura da fonti e Requisiti Minimi.
Secondo le conclusioni proiettate, gli edifici a emissioni zero arriveranno per i pubblici dal 2028 e per tutti i nuovi dal 2030.
Qualità ambientale interna
La IEQ (temperatura, umidità, portate di rinnovo, presenza di contaminanti) va considerata negli edifici nuovi e ristrutturati e dai RMPE. Sono previsti dispositivi di misura e controllo per la IAQ, l'integrazione del monitoraggio nei BACS, l'inserimento della IAQ in SRI, APE e passaporti di ristrutturazione, politiche e misure nei Piani di Ristrutturazione. Il relatore ha fatto un esempio: l'APE potrà suggerire, su un edificio esistente, un impianto di ventilazione per migliorare la qualità dell'aria.
Lo stesso edificio in regioni diverse
Per una nuova costruzione privata l'Allegato III nazionale indica il 60% su ACS e sulla somma ACS, H, C. Le tabelle regionali riportano 60% (65%) per la Lombardia, dal 1° gennaio 2027, e 60% (80%) per l'Emilia-Romagna. Sul secondo livello, invece, solo l'Emilia-Romagna aggiunge il 50% su ACS. Per questo il relatore ha ricordato che cosa fare dipende sempre da dove si trova l'edificio.
H'T e superficie vetrata nel primo livello
Il relatore ha tradotto così il nuovo calcolo: più la superficie dei vetri è grande, più il requisito chiede vetri performanti e isolati, ma con un tetto legato alla tecnologia che prima non c'era. La severità aumenta rapidamente all'inizio, poi gli incrementi di prestazione diventano sempre più piccoli e tendono a stabilizzarsi.
Edificio non residenziale esistente sopra i 290 kW
Per un edificio non residenziale con impianti termici oltre 290 kW l'obbligo BACS non dipende da un intervento sull'edificio: il termine era il 3 giugno 2026. L'obbligo vale se l'installazione è tecnicamente realizzabile e se il tempo di ritorno semplice, al netto degli incentivi, è inferiore a 6 anni. Se non si installa, il motivo va scritto nella relazione tecnica.
Che cos'è una ristrutturazione di impianto termico
La formula del DM su produzione, distribuzione «e/o» emissione aveva generato dubbi. Le FAQ l'hanno chiarita: la definizione resta quella del D.Lgs. 192 e comprende tutta la catena impiantistica. La «e/o» serve per i casi particolari senza distribuzione con fluido termovettore, come un sistema di riscaldamento locale. Da questa lettura dipende se scatta il 15% dell'Allegato III.
Prova a rispondere prima di aprire la risposta. Ogni risposta rimanda alla slide o al punto del video in cui se ne parla.