
Capitoli
- Cinquant'anni di norme e l'accelerazione degli ultimi mesi
- DM 28 ottobre 2025: vigore, regioni e indicazioni MASE
- Le principali novità del decreto Requisiti Minimi
- H'T limite: nuovo ambito e nuovo metodo di calcolo
- BACS sul nuovo e sull'esistente, edificio di riferimento e diagnosi
- D.Lgs. 5/2026: recepimento della RED III e obiettivi nazionali
- Data del procedimento edilizio e ambito degli obblighi FER
- Nuovo Allegato III e deroghe
- Obblighi del progettista e impossibilità tecnica ed economica
- Lombardia ed Emilia-Romagna
- EPBD IV: aree di intervento, recepimento e contenuti
- Conclusioni: integrare involucro, impianti e rinnovabili
Prestazione energetica e fonti rinnovabili negli edifici: nuovi Requisiti Minimi, RED III e prospettive della EPBD IV

Luca A. PiteràSegretario Generale AiCARR
Luca A. Piterà ha ricostruito il quadro normativo che governa oggi la progettazione: il DM 28 ottobre 2025 sui Requisiti Minimi, in vigore dal 3 giugno 2026, e il D.Lgs. 5/2026 di recepimento della RED III, che dal 3 agosto 2026 estende gli obblighi FER. Ha poi indicato cosa prevede la EPBD IV, non ancora recepita. Per chi progetta, ha concluso, la sfida non è tanto scegliere una tecnologia quanto integrare involucro, impianti e rinnovabili.
- Dal 3 agosto 2026 gli obblighi FER valgono per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e ristrutturazioni di impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili. Restano esclusi la riqualificazione dell'involucro e la sostituzione del generatore non configurabile come ristrutturazione di impianto.
- Il nuovo Allegato III chiede il 15% su riscaldamento e raffrescamento (20% negli edifici pubblici) per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per quelle di impianto termico; per le nuove costruzioni resta il 60% (65% nel pubblico).
- Il mancato rispetto degli obblighi FER è ostativo al rilascio del titolo edilizio. L'impossibilità tecnica o economica va motivata nella relazione tecnica, di cui una copia va al GSE; la verifica spetta al Comune.
- Gli edifici non residenziali esistenti con impianti termici oltre 290 kW dovevano dotarsi entro il 3 giugno 2026 di BACS di classe B o superiore, se tecnicamente realizzabile e con tempo di ritorno semplice sotto i 6 anni al netto degli incentivi: è un obbligo non legato al titolo edilizio.
- La scadenza di recepimento della EPBD IV, il 29 maggio 2026, non è stata rispettata da nessuno Stato. Il quadro operativo resta DM 28 ottobre 2025 e D.Lgs. 5/2026; ZEB, standard minimi di prestazione, nuova scala APE, SRI e IEQ entreranno con il decreto di recepimento e con il PNRE.























